Con l'autentica della firma il pubblico ufficiale attesta che la firma appartiene effettivamente a chi ha reso la dichiarazione. La firma deve essere apposta in presenza del dipendente che deve accertarsi dell'identità del dichiarante.
L’autenticazione della firma non è più richiesta per sottoscrivere domande rivolte alla pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi.
CASI IN CUI È ANCORA NECESSARIA L'AUTENTICAZIONE DI FIRMA:
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Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da produrre a privati;
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Deleghe a riscuotere benefici economici da produrre a Pubbliche Amministrazioni e a gestori di pubblici servizi;
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Dichiarazioni di accettazione di candidature elettorali, presentazione di liste elettorali, proposte di leggi e referendum nazionali, regionali e locali.
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Passaggi di proprietà di beni mobili registrati ( autoveicoli, motoveicoli…).
Requisiti
A chi è rivolto
Ai maggiorenni.
Per i minori, la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore.
Per gli interdetti, la firma deve essere apposta dal tutore.
Come si ottiene
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
Per l'autenticazione della firma non è più necessario recarsi all'Ufficio Anagrafe; tutto può essere autenticato direttamente dall'impiegato che riceve la pratica.
Documenti da presentare
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documento di riconoscimento valido o due testimoni maggiorenni, non parenti, muniti di documento d'identità valido;
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atto su cui autenticare la firma.
Costi e modalità di pagamento
L'autenticazione di firme è soggetta al pagamento dei diritti comunali e delle eventuali marche da bollo il cui importo varia in funzione dell'uso.
Note
Segnalazioni e precisazioni
L'autentica può essere effettuata da Notai, Cancellieri e funzionari competenti a ricevere la documentazione (se dipendenti da Pubbliche Amministrazioni e gestori o esercenti di pubblici servizi). |